(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 23 del 4 giugno 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  9  agosto 2005, n. 18, recante «Norme
regionali  per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ed
in  particolare  l'art.  7,  comma  4,  secondo  il  quale la Regione
individua con regolamento forme e modalita' di sostegno all'esercizio
da  parte  delle  Province delle funzioni e dei compiti nelle materie
attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7.
   Visto   il  protocollo  di  intesa  tra  Regione  e  Province  per
l'attuazione  del trasferimento a queste ultime del personale adibito
allo  svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e
delle  relative  risorse  finanziarie, sottoscritto in data 10 maggio
2007,  il cui testo e' stato approvato con deliberazione della Giunta
regionale 29 marzo 2007, n. 738;
   Ritenuto,   sulla  base  delle  esigenze  di  rafforzamento  degli
organici  segnalati  dalle  Province, di dare immediata attuazione al
punto 1  di  pagina  3  del  sopra  citato protocollo, che prevede il
trasferimento  alle Province di risorse, nella misura di 750.000 euro
per   ciascun   esercizio   finanziario,   finalizzate   al  sostegno
all'esercizio  dei  compiti e delle funzioni trasferiti in materia di
lavoro,  rinviando  l'attuazione degli ulteriori impegni previsti dal
protocollo medesimo a successivi atti;
   Vista  l'intesa  intercorsa  tra  le Province di Trieste, Gorizia,
Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui e' stato concordato che
le  sopra  menzionate  risorse  finanziarie  vengano ripartite fra le
Province  in  misura  proporzionale  alla  diminuzione  del personale
verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio
delle  funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, tenuto
conto,   per   la   Provincia  di  Trieste,  della  mancata  prevista
assegnazione di un operatore informatico;
   Ritenuto  di aderire a tale proposta di riparto, espressione della
concorde  volonta'  delle  Province,  e  di  procedere  a  una  nuova
regolamentazione  delle  modalita' di sostegno all'esercizio da parte
delle  Province  delle  funzioni  e  dei compiti in materia di lavoro
attribuite alle stesse;
   Ritenuto  pertanto  di  abrogare  il  «Regolamento per il sostegno
all'esercizio  da  parte  delle Province delle funzioni e dei compiti
trasferiti  in  materia  di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della
legge   regionale   9   agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita' del lavoro)», emanato con
decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2007, n. 025/ Pres.;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n.
381,   con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento  per  il  sostegno all'esercizio da parte delle Province
delle  funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui
all'art.  7,  comma  4,  della  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro)»;
   Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella
seduta  di  data  13  febbraio  2008  ha  esaminato  il  sopra citato
Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Sentito  il  Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta di
data  22  febbraio  2008 ha esaminato il testo del regolamento di cui
sopra  esprimendo  sul  medesimo,  ai  sensi  dell'art.  34, comma 2,
lettera  b)  della  legge  regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;
   Vista la nota dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia
di  data  18 febbraio 2008, nella quale viene ribadita l'esigenza che
l'approvazione  definitiva  del  sopra  citato Regolamento intervenga
quanto  prima possibile, al fine di consentire cosi' il trasferimento
dei  relativi fondi alle Province, attesa l'urgenza di rafforzare gli
organici degli uffici provinciali preposti alle funzioni e ai compiti
in materia di lavoro;
   Considerato  che  le Province, anche nella sopra citata seduta del
Comitato  di  coordinamento  interistituzionale del 13 febbraio 2008,
hanno  evidenziato  come  l'approvazione  definitiva del sopra citato
Regolamento rivesta carattere di estrema urgenza;
   Considerato   che   l'adozione   del   sopra   citato  Regolamento
costituisce l'atto conclusivo di un procedimento complesso, avviatosi
con  il  sopra  citato  protocollo  di intesa sottoscritto in data 10
maggio  2007,  ed  e'  necessaria  per  consentire  alle  Province il
regolare  esercizio  delle funzioni e dei compiti devoluti in materia
di  lavoro  in  quanto  permette  alle  medesime,  tramite le risorse
trasferite,  di  ovviare  alla diminuzione del personale verificatasi
dal 2002 negli uffici provinciali competenti in materia di lavoro;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 15 maggio
2008  con  la  quale,  la  Giunta medesima ha ritenuto di introdurre,
rispetto  al  testo  approvato in via preliminare in data 11 febbraio
2008, le seguenti modifiche non sostanziali:
   «a)  a  correzione di un mero errore materiale contenuto nell'art.
1,  comma  1,  del  testo regolamentare approvato in via preliminare,
viene  modificato nella citata disposizione il riferimento all'art. 7
della  legge regionale n. 18/2005, da effettuarsi al comma 4 e non al
comma 1 di tale ultimo articolo;
   b)   all'art.   2  viene  precisato  che  le  assunzioni  a  tempo
determinato  e  i  contratti  di  somministrazione  di lavoro possono
essere  instaurati  dalle  Province  ove  compatibili  con la vigente
normativa  in  materia  di  utilizzo  di contratti di lavoro da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;
   c) viene parzialmente riformulato il comma 1 dell'art. 3, relativo
alle modalita' di finanziamento;
   d)  su  richiesta delle Province, viene introdotta all'art. 10 una
disposizione  transitoria  che  rende  ammissibili, per il solo 2008,
anche  le  spese, sostenute dopo l'entrata in vigore del regolamento,
relative  ad assunzioni di personale, attivazioni di collaborazioni o
stipulazioni  di  contratti  di  somministrazione  che  soddisfino  i
requisiti   di   cui  all'art.  2  e  siano  state  effettuate  anche
anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo, purche'
a decorrere dal 1 gennaio 2008;
   e)  viene  introdotto il secondo comma dell'art. 11, relativo agli
obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento abrogato; »
e  ha  approvato  in  via  definitiva il «Regolamento per il sostegno
all'esercizio  da  parte  delle Province delle funzioni e dei compiti
trasferiti  in  materia  di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della
legge   regionale   9   agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
                              Decreta:
   1.  E'  approvato,  per  le  motivazioni  esposte  in premessa, il
«Regolamento  per  il  sostegno all'esercizio da parte delle Province
delle  funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui
all'art.  7,  comma  4,  della  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro)»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO