(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalita' di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7. Visto il protocollo di intesa tra Regione e Province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto in data 10 maggio 2007, il cui testo e' stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 738; Ritenuto, sulla base delle esigenze di rafforzamento degli organici segnalati dalle Province, di dare immediata attuazione al punto 1 di pagina 3 del sopra citato protocollo, che prevede il trasferimento alle Province di risorse, nella misura di 750.000 euro per ciascun esercizio finanziario, finalizzate al sostegno all'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro, rinviando l'attuazione degli ulteriori impegni previsti dal protocollo medesimo a successivi atti; Vista l'intesa intercorsa tra le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui e' stato concordato che le sopra menzionate risorse finanziarie vengano ripartite fra le Province in misura proporzionale alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, tenuto conto, per la Provincia di Trieste, della mancata prevista assegnazione di un operatore informatico; Ritenuto di aderire a tale proposta di riparto, espressione della concorde volonta' delle Province, e di procedere a una nuova regolamentazione delle modalita' di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro attribuite alle stesse; Ritenuto pertanto di abrogare il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2007, n. 025/ Pres.; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 381, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta di data 13 febbraio 2008 ha esaminato il sopra citato Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentito il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta di data 22 febbraio 2008 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole; Vista la nota dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia di data 18 febbraio 2008, nella quale viene ribadita l'esigenza che l'approvazione definitiva del sopra citato Regolamento intervenga quanto prima possibile, al fine di consentire cosi' il trasferimento dei relativi fondi alle Province, attesa l'urgenza di rafforzare gli organici degli uffici provinciali preposti alle funzioni e ai compiti in materia di lavoro; Considerato che le Province, anche nella sopra citata seduta del Comitato di coordinamento interistituzionale del 13 febbraio 2008, hanno evidenziato come l'approvazione definitiva del sopra citato Regolamento rivesta carattere di estrema urgenza; Considerato che l'adozione del sopra citato Regolamento costituisce l'atto conclusivo di un procedimento complesso, avviatosi con il sopra citato protocollo di intesa sottoscritto in data 10 maggio 2007, ed e' necessaria per consentire alle Province il regolare esercizio delle funzioni e dei compiti devoluti in materia di lavoro in quanto permette alle medesime, tramite le risorse trasferite, di ovviare alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali competenti in materia di lavoro; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 15 maggio 2008 con la quale, la Giunta medesima ha ritenuto di introdurre, rispetto al testo approvato in via preliminare in data 11 febbraio 2008, le seguenti modifiche non sostanziali: «a) a correzione di un mero errore materiale contenuto nell'art. 1, comma 1, del testo regolamentare approvato in via preliminare, viene modificato nella citata disposizione il riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 18/2005, da effettuarsi al comma 4 e non al comma 1 di tale ultimo articolo; b) all'art. 2 viene precisato che le assunzioni a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro possono essere instaurati dalle Province ove compatibili con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni; c) viene parzialmente riformulato il comma 1 dell'art. 3, relativo alle modalita' di finanziamento; d) su richiesta delle Province, viene introdotta all'art. 10 una disposizione transitoria che rende ammissibili, per il solo 2008, anche le spese, sostenute dopo l'entrata in vigore del regolamento, relative ad assunzioni di personale, attivazioni di collaborazioni o stipulazioni di contratti di somministrazione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 e siano state effettuate anche anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo, purche' a decorrere dal 1 gennaio 2008; e) viene introdotto il secondo comma dell'art. 11, relativo agli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento abrogato; » e ha approvato in via definitiva il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale»; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Decreta: 1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO